Ue: Cia, mutagenesi non è Ogm. Serve sperimentazione su larga scala
Sentenza Corte di Giustizia lascia libertà a Stati membri di decidere ed esenta tecniche “con lunga tradizione di sicurezza”
E’ sbagliato paragonare le nuove tecniche di mutagenesi agli Ogm e, di conseguenza, assoggettarle agli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria in materia. Così Cia-Agricoltori Italiani interviene nel dibattito aperto dalla sentenza della Corte di Giustizia europea. Le nuove opportunità offerte dalla ricerca vegetale sono straordinarie -spiega Cia-. L’innovazione biotecnologica dovrà basarsi sulle moderne tecniche della cisgenetica e soprattutto del genome editing, che permettono di superare la questione degli Ogm e di rilanciare la ricerca anche sulle varietà, cultivar e razze minori, valorizzando la biodiversità e la tipicità. Parlare solo di Ogm -continua Cia- vuol dire continuare a concentrare l’attenzione su una tecnologia sempre più datata, sottovalutando le nuove tecniche innovative per un’agricoltura più sostenibile dal punto di vista ambientale e della sicurezza alimentare. Per questo è importante sostenere ed estendere la sperimentazione su larga scala, coinvolgendo agricoltori, mondo della ricerca e università. Una strada da intraprendere subito, considerato che la stessa sentenza della Corte di Giustizia Ue esenta dalla direttiva Ogm quelle pratiche di mutagenesi già sperimentate nel tempo, e quindi considerate sicure, e lascia discrezionalità agli Stati membri di poter scegliere se considerare le nuove tecniche di mutagenesi come Organismi geneticamente modificati.
da CIA notizie sito web online 26 Luglio 2018
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GREENREPORT.IT. «Gli organismi ottenuti mediante mutagenesi costituiscono Ogm e, in linea di principio, sono soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva sugli Ogm. Tuttavia, gli organismi ottenuti attraverso tecniche di mutagenesi utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza sono esentati da tali obblighi, fermo restando che gli Stati membri sono liberi di assoggettarli, nel rispetto del diritto dell’Unione, agli obblighi previsti dalla direttiva o ad altri obblighi». E’ quanto afferma la sentenza enessa oggi dalla Corte di Giustizia Europea che ricorda in un comunicato che «A differenza della transgenesi, la mutagenesi è un insieme di tecniche che consentono di modificare il genoma di una specie vivente senza inserire Dna estraneo. Le tecniche di mutagenesi hanno consentito di sviluppare varietà di sementi resistenti a erbicidi selettivi».
La Confédération paysanne e 8 altre associazioni avevano presentato al Conseil d’État un ricorso contro la normativa francese che esenta gli organismi ottenuti mediante mutagenesi dagli obblighi imposti dalla direttiva europea sugli Ogm prevede che gli Ogm devono essere autorizzati dopo una valutazione dei rischi che presentano per la salute umana e l’ambiente e li sottopone a requisiti di tracciabilità, di etichettatura e di monitoraggio. Secondo la Confédération paysanne e le altre associazioni «Le tecniche di mutagenesi sono cambiate col tempo. Prima dell’adozione della direttiva sugli Ogm, si utilizzavano solo metodi di mutagenesi tradizionali o casuali applicati in vivo su piante intere. Il progresso tecnico ha poi portato all’emergere di tecniche di mutagenesi in vitro che consentono di procedere a mutazioni mirate al fine di ottenere un organismo resistente a taluni erbicidi». Per gli anti-OGM francesi, «L’utilizzo di varietà di sementi rese resistenti a un erbicida comporta un rischio di danni importanti per l’ambiente così come per la salute umana e animale alla stessa stregua degli OGM ottenuti attraverso transgenesi».
Il Conseil d’État ha invitato la Corte di giustizia europea a stabilire se gli organismi ottenuti con la mutagenesi siano Ogm e se siano soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva sugli Ogm e con la sentenza di oggi la Corte «considera, innanzitutto, che gli organismi ottenuti mediante mutagenesi sono Ogm ai sensi della direttiva sugli Ogm, nei limiti in cui le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità che non si realizzano naturalmente. Ne consegue che tali organismi rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione della direttiva sugli Ogm e sono soggetti agli obblighi previsti da quest’ultima». Però la stessa Corte constata che «dalla direttiva sugli Ogm emerge che quest’ultima non si applica agli organismi ottenuti per mezzo di determinate tecniche di mutagenesi, ossia quelle che sono state utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza. La Corte precisa, tuttavia, che gli Stati membri sono liberi di assoggettare siffatti organismi, nel rispetto del diritto dell’Unione (in particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci), agli obblighi di cui alla direttiva sugli Ogm o ad altri obblighi. Infatti, la circostanza che tali organismi siano esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva non significa che le persone interessate possano liberamente disseminarli nell’ambiente in modo deliberato o immetterli sul mercato nell’Unione. Gli Stati membri hanno così la facoltà di legiferare in tale settore nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci».
Quanto alla questione se la direttiva sugli Ogm possa applicarsi anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi apparse successivamente alla sua adozione, la Corte ritiene che «i rischi legati all’impiego di tali nuove tecniche di mutagenesi potrebbero risultare simili a quelli derivanti dalla produzione e dalla diffusione di Ogm tramite transgenesi, in quanto la modifica diretta del materiale genetico di un organismo tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell’introduzione di un gene estraneo nell’organismo (transgenesi) e in quanto tali nuove tecniche consentono di produrre varietà geneticamente modificate a un ritmo e in quantità non paragonabili a quelli risultanti dall’applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi. Tenuto conto di tali rischi comuni, escludere dall’ambito di applicazione della direttiva sugli Ogm gli organismi ottenuti mediante le nuove tecniche di mutagenesi pregiudicherebbe l’obiettivo di tale direttiva consistente nell’evitare gli effetti negativi sulla salute umana e l’ambiente e violerebbe il principio di precauzione che la direttiva mira ad attuare. Ne consegue che la direttiva sugli Ogm si applica anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente alla sua adozione».
La Corte ha anche esaminato la questione se le varietà geneticamente modificate ottenute mediante mutagenesi debbano soddisfare una condizione prevista da un’altra direttiva dell’Ue, quella sul catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, secondo la quale «una varietà geneticamente modificata può essere ammessa nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati solo se sono state adottate tutte le misure appropriate per evitare i rischi per la salute umana e l’ambiente«. La Corte ritiene che «La nozione di «varietà geneticamente modificata» debba essere intesa nel senso che essa fa riferimento alla nozione di “Ogm” contenuta nella direttiva sugli Ogm, cosicché le varietà ottenute mediante mutagenesi che rientrano in tale direttiva devono soddisfare la condizione suindicata. Invece, le varietà ottenute per mezzo di tecniche di mutagenesi utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza sono esentate da tali obblighi».
Secondo Francesco Sottile del comitato esecutivo di Slow Food Italia, «Quella di oggi è una sentenza storica sulla quale però dobbiamo vigilare a livello nazionale affinché anche in Italia ci sia un allineamento tra Nbt e Ogm e non si creino scappatoie dovute a interpretazioni discutibili. Tuttavia, se non fossero state equiparate agli Ogm sarebbe stato devastante per la trasparenza nei confronti dei cittadini e l’agricoltura di piccola scala rispettosa dell’ambiente e della biodiversità. Nel momento in cui usciamo dai campi per andare in laboratorio, dando vita a nuovi vegetali diffusi indipendentemente dalla vocazione del territorio in cui tradizionalmente sono coltivati, togliamo ai contadini il loro ruolo tradizionale, entrando in un ambito che non garantisce sicurezza. C’è anche un altro aspetto: un conto è affidarsi alla ricerca pubblica che opera nell’interesse di tutti i cittadini e non produce brevetti e un altro è ragionare a partire dall’operato di multinazionali che investono il loro budget e intervengono nel dibattito pubblico per il loro tornaconto economico. La sentenza lancia un chiaro segnale politico che fa ben sperare non solo per le sorti dell’agricoltura contadina rispettosa della biodiversità in Europa ma in tutto il mondo».
Siddiasfatta anche Greenpeace: «La sentenza della Corte europea conferma gli avvertimenti di diversi scienziati: il gene editing può causare danni involontari al Dna con conseguenze imprevedibili. Un recente articolo su Nature ha dimostrato che il CRISPR/Cas può causare modifiche genetiche indesiderate molto più vaste di quanto ipotizzassero gli esperti».
Federica Ferrario, responsabile campagna agricoltura di Greenpeace Italia, sottolinea che «La Corte stabilisce con estrema chiarezza che le piante derivate dall’editing genetico sono soggette agli stessi requisiti di sicurezza ed etichettatura degli altri Ogm». «Questi requisiti esistono per prevenire possibili danni e informare i consumatori sul cibo che mangiano. Il rilascio di questi nuovi Ogm nell’ambiente senza adeguate misure di sicurezza sarebbe un gesto illegale e irresponsabile, dato che l’editing genetico può portare a effetti collaterali indesiderati. La Commissione europea e i Paesi membri devono ora garantire che tutti i nuovi Ogm siano adeguatamente testati ed etichettati e che qualsiasi sperimentazione in ambiente venga sottoposta alle norme sugli Ogm».
Concludendo, Greenpeace ribadisce l«’importanza che la Commissione europea garantisca che l’unica pianta sviluppata tramite il gene editing attualmente coltivata in Nord America – una colza tollerante agli erbicidi – non possa essere importata o coltivata in Ue, a meno che non sia conforme ai requisiti europei sugli Ogm. La Commissione Ue deve, inoltre, garantire che la legge sugli Ogm sia applicata a qualsiasi pianta Ogm attualmente in fase di studio o sperimentazione in campo».
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